Statuto
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO – DURATA
Art. 1
Su iniziativa della Famiglia BURZIO, della Città di Torino, della Scuola di Applicazione di Torino, del Politecnico di Torino, dell'Università di Torino, della Editrice La Stampa s.p.a. e della UTET - Unione Tipografico Editrice Torinese s.p.a., in seguito denominati Fondatori, è costituita una Fondazione con la denominazione "Fondazione Filippo Burzio".
Art. 2
La Fondazione ha sede in Torino, attualmente presso la "Editrice La Stampa s.p.a." in via Marenco n. 32.
L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Comitato Direttivo, senza obbligo di modifica statutaria.
Art. 3
La Fondazione non ha fini di lucro ed opererà nell'ambito della Regione Piemonte.
La Fondazione si propone di favorire le analisi sull'opera e sulla figura di Filippo Burzio e di approfondire le attività di ricerca sui temi che hanno formato oggetto dei suoi studi.
Essa opera anche attraverso la pubblicazione e la raccolta di volumi e di manoscritti, l'organizzazione di seminari, convegni e borse di studio e ogni altra attività atta alla conoscenza degli scritti ed alla diffusione del pensiero dell'illustre studioso.
Art. 4
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO
Art. 5
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale messo a disposizione, in sede di atto costitutivo o successivamente, dai Fondatori che abbiano in tal senso disposto;
- dalla biblioteca, carteggi, manoscritti, epistolario ed archivio di Filippo Burzio, donati dalla famiglia Burzio;
- dai beni mobili via via acquistati dalla Fondazione, o ad essa elargiti da persone fisiche o giuridiche e di ogni altro cespite che ulteriormente le pervenisse;
- dai proventi del proprio patrimonio e dell'attività della Fondazione, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni a titolo gratuito od oneroso.
Art. 6
L'esercizio finanziario coincide con l'anno calendariale.
ORGANI
Art. 7 Sono organi della Fondazione: a) - il Comitato Direttivo; b) - il Presidente; c) - il Comitato Scientifico; d) - l'Assemblea dei Fondatori; e) - il Revisore dei Conti.
COMITATO DIRETTIVO
Art. 8
La Fondazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un minimo di cinque fino a un massimo di quindici membri persone fisiche.
I Fondatori ne nominano uno per ciascuno, tranne la famiglia Burzio che può designarne sino a due, uno dei quali è di diritto (sino a che egli a ciò non rinunci) il figlio di Filippo Burzio.
Il Comitato Direttivo resta in carica per un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Qualora taluno dei suoi membri venga a cessare dalla carica anteriormente alla scadenza, la nomina del nuovo membro (che resterà in carica sino alla scadenza del triennio in corso) spetta a chi aveva nominato il membro cessato. Qualora, scaduto il triennio, non venga nominato un altro membro da chi dovrebbe provvedervi, resta provvisoriamente in carica il membro scaduto.
Il Comitato Direttivo può cooptare nello stesso, entro i limiti di cui al primo comma, altre persone fisiche che intendano collaborare, direttamente o indirettamente, con contributi materiali o morali, in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi della Fondazione.
La carica di membro del Comitato Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese inerenti alle funzioni espletate.
Art. 9
Il Comitato Direttivo delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammessi voti per rappresentanza.
Il Comitato nomina un segretario in persona anche estranea ad esso.
Questi avrà cura di redigere su apposito libro i verbali delle sedute del Comitato e dell'Assemblea dei Fondatori, i quali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art. 10
Il Comitato Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli devoluti dal presente Statuto al Comitato Scientifico o all'Assemblea dei Fondatori.
Esso approva e dà concreta attuazione alle iniziative ed ai programmi della Fondazione, tenute presenti le proposte del Comitato Scientifico.
Esso redige annualmente entro il mese di marzo il conto consuntivo dell'anno decorso ed entro il mese di novembre il bilancio preventivo di quello a venire. Esso infine:
a) - nomina il Presidente;
b) - nomina i membri dello stesso Comitato per cooptazione, nei limiti dell'art. 8 penultimo comma;
c) - nomina i membri del Comitato Scientifico;
d) - approva, tenuto presente il parere del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi e premi, nonché, le altre iniziative di cui all'art. 3;
e) - accetta erogazioni e donazioni;
f) - attribuisce, ove lo ritenga, a uno o più dei suoi membri apposite funzioni o poteri.
Art. 11
Il Comitato Direttivo viene convocato, oltreché per le incombenze di cui all'art. 10, 3° comma, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che lo richiedano almeno cinque dei suoi membri.
La convocazione avviene per iscritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvi i casi di urgenza. Nell'avviso va precisato l'ordine del giorno.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere presente più anziano di età.
PRESIDENTE
Art. 12
Il Comitato Direttivo nomina nel suo seno, per il triennio di carica, il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente.
Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e cura i rapporti tra gli organi della Fondazione e l'esecuzione delle delibere del Comitato.
Spetta tra l'altro al Presidente:
- convocare e presiedere il Comitato Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso di sua assenza, impedimento o delega.
Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo cui gli atti cosi compiuti saranno riportati alla prima riunione successiva.
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 13
Il Comitato Scientifico è composto da non meno di cinque membri scelti dal Comitato Direttivo.
Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi possono essere compensati con un gettone di presenza stabilito dal Comitato Direttivo e hanno diritto al rimborso delle spese inerenti la carica.
Il Comitato Scientifico nomina tra i suoi membri, a maggioranza degli stessi, il suo Presidente.
Alla cessazione di un membro del Comitato Scientifico, il Comitato Direttivo provvede alla nuova nomina. Il nuovo eletto resta in carica limitatamente al restante periodo del triennio.
Scaduto il triennio, il Comitato Scientifico resta in carica finché il Comitato Direttivo non abbia provveduto alle nuove nomine.
Art. 14
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del suo Presidente, ovvero del Presidente della Fondazione, ovvero di almeno tre dei suoi membri per esprimere proposte e pareri sui programmi della Fondazione inerenti alle finalità di cui all'art. 3 dello statuto.
La convocazione avviene per iscritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, salvi i casi di urgenza.
Nell'avviso va precisato l'ordine del giorno.
ASSEMBLEA DEI FONDATORI
Art. 15
L'Assemblea è costituita dai Fondatori e dal Presidente del Comitato Direttivo.
L'Assemblea può cooptare nella stessa, con la qualifica di Fondatore, persone fisiche o giuridiche che direttamente o indirettamente s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.
L'Assemblea delibera sulle modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione.
Essa nomina altresì il Revisore dei Conti.
Art. 16
L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato Direttivo su sua iniziativa o su richiesta di almeno tre Fondatori a mezzo lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data per essa fissata.
Nell'avviso va precisato l'ordine del giorno.
Art. 17
I Fondatori hanno diritto ciascuno ad un voto.
É data facoltà di farsi rappresentare con delega scritta da altro Fondatore; ma nessuno può essere portatore di più di due deleghe.
Art. 18
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, da un componente eletto dalla stessa Assemblea.
Quando manchi il Segretario della Fondazione, il Presidente nomina un segretario, anche all'infuori dei membri dell’Assemblea.
Delle riunioni si redige processo verbale firmato da chi abbia presieduto e dal Segretario.
Spetta a chi presieda l'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d'intervento nella riunione.
L'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei suoi membri e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
REVISORE DEI CONTI
Art. 19
La gestione finanziaria della Fondazione è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea dei Fondatori tra i professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri di Torino.
Il Revisore dei Conti dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
Egli ha il diritto ed il dovere di esaminare libri, registri ed atti della Fondazione e di effettuare verifiche di cassa; annualmente, egli rimette al Comitato Direttivo una relazione scritta in occasione della presentazione del bilancio consuntivo.
Il compenso del Revisore dei Conti è stabilito con riferimento alla tariffa professionale dell'Ordine di appartenenza.
FAMIGLIA BURZIO
Art. 20 Essa è composta dalla vedova e dal figlio di Filippo BURZIO e loro eventuali discendenti, che manterranno i diritti loro attribuiti vita natural durante dell'ultimo di loro.
AMICI DELLA FONDAZIONE
Art. 21 Il Comitato Direttivo può promuovere la costituzione di associazioni, comitati e gruppi di persone fisiche e giuridiche tra coloro che direttamente 6 indirettamente intendono aiutare, anche in modo non continuativo, la Fondazione per il raggiungimento degli scopi statutari o che intendano anche altrimenti onorare la memoria di Filippo BURZIO. In tal caso il Comitato Direttivo stabilirà le opportune forme di collaborazione e di collegamento.
ESTINZIONE
Art. 22
In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio verrà destinato secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Fondatori.
Art. 23
Per quanto qui non previsto, si applicano le norme di legge.
Visto per inserzione e deposito Torino, li 10 marzo 1992.
Corrado BERTINI
Sergio ROSSETTO
Paolo PALOSCHI
Antonio BURZIO
Antonino TAMBUZZO
Salvatore COLUCCIA
Francesco PIZZETTI
Filippo GALLINO teste
Riccardo NANNOTTI teste
ANTONIO MARIA MAROCCO notaio